Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Possibilità per gli enti locali di rinunciare al personale in mobilità se sottoposto ad almeno due provvedimenti disciplinari)
1. Al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti: “ovvero lo stesso abbia avuto a suo carico almeno due provvedimenti disciplinari”».