Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 235 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale” sono sostituite dalle seguenti: “ferma restando la possibilità per i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti di abolire il revisore dei conti”».