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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.02.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
11.02.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

   1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   3-bis. Al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di accesso, in armonia con le esigenze di funzionamento, l'Ente può, con proprio atto regolamentare, in aggiunta ai costi di riproduzione, stabilire ulteriori oneri da richiedere per l'esercizio di tale diritto, laddove ciò richieda l'impiego di risorse umane o (richiede sempre l'impiego di risorse umane) la ricerca risulti gravosa».