Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Comunicazioni e adempimenti dei Comuni)
1. È abrogata ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda a carico dei Comuni, delle loro aziende speciali e organi strumentali, obblighi di comunicazioni di dati, ad enti superiori e autorità di controllo, qualora le informazioni oggetto di comunicazione debbano essere oggetto di pubblicazione nel sito internet dell'Ente o di inserimento nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è redatto l'elenco delle comunicazioni ed adempimenti non più obbligatori ai sensi del precedente comma.