Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare).
1. All'articolo 143, comma 10, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «fino ad un massimo di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di cinque anni.».