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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.0105. in Assemblea riferita al C. 1356-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2021  [ apri ]
3.0105.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Limitazione delle liste collegate alla candidatura a sindaco)

  All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «uno o più liste» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti di quanto previsto dal comma 2-bis,»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nei comuni sino a 30.000 abitanti ogni candidato sindaco può dichiarare il collegamento con massimo due liste. Nei comuni tra 30.001 e 100.000 abitanti ogni candidato sindaco può dichiarare il collegamento con massimo tre liste. Nei comuni tra 100.001 e 300.000 abitanti ogni candidato sindaco può dichiarare il collegamento con massimo quattro liste. Nei comuni oltre 300.001 abitanti ogni candidato sindaco può dichiarare il collegamento con massimo cinque liste.»;

   c) al comma 7 dopo le parole: «ulteriori liste» aggiungere le seguenti: «, nel massimo di due,».