Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Limitazione delle liste collegate alla candidatura a sindaco)
All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «uno o più liste» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti di quanto previsto dal comma 2-bis,»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei comuni sino a 30.000 abitanti ogni candidato sindaco può dichiarare il collegamento con massimo due liste. Nei comuni tra 30.001 e 100.000 abitanti ogni candidato sindaco può dichiarare il collegamento con massimo tre liste. Nei comuni tra 100.001 e 300.000 abitanti ogni candidato sindaco può dichiarare il collegamento con massimo quattro liste. Nei comuni oltre 300.001 abitanti ogni candidato sindaco può dichiarare il collegamento con massimo cinque liste.»;
c) al comma 7 dopo le parole: «ulteriori liste» aggiungere le seguenti: «, nel massimo di due,».