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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.100. in Assemblea riferita al C. 1356-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2021  [ apri ]
2.100.
(nonsegnalato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo l'articolo 60 è aggiunto il seguente:

Art. 60-bis.
(Proclamazione del sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)

   1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il sindaco è eletto e si intendono eletti tutti i candidati compresi nella lista, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, restando esclusi dal computo del denominatore gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.