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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.0105. in Assemblea riferita al C. 1356-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2021  [ apri ]
2.0105.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per la riduzione degli oneri relativi agli accessi stradali per le amministrazioni comunali)

  1. Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, denominato «Fondo per il contenimento degli oneri per gli accessi stradali», con una dotazione di 3 milioni di euro, col fine di contenere i costi derivanti dagli accessi stradali gestiti da ANAS SpA gravanti sulle amministrazioni comunali.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.