Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disciplina della TARI)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2014 al 2023».
b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:
«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dall'anno 2019, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti relativi alla TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.».