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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.0103. in Assemblea riferita al C. 1356-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2021  [ apri ]
2.0103.
(nonsegnalato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazioni in materia di gestioni associate di servizi)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

   «28. I comuni possono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 del presente articolo mediante convenzione o unioni di comuni ai sensi degli articoli 30 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la gestione associata dei servizi sociali in forma consortile.»;

   b) dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:

   «29-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, la ripartizione dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le convenzioni di funzioni e servizi e per le unioni di comuni è effettuato tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia delle funzioni e dei servizi, del numero dei comuni partecipanti all'unione e della consistenza demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

   c) al comma 30, primo periodo, la parola: «obbligatoriamente» è soppressa;

   d) i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater sono abrogati.