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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.0101. in Assemblea riferita al C. 1356-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2021  [ apri ]
2.0101.
(nonsegnalato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Eliminazione dei limiti di spesa in materia di formazione del personale ed ulteriori semplificazioni amministrative per i piccoli Comuni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica ai comuni e alle città metropolitane.
  2. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
  3. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
  4. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse;

   b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  5. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano:

   a) l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   b) i commi 7, 9, 12 e 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

   c) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

   d) gli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

   e) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   f) l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  6. Ai comuni non si applicano:

   a) i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

   b) il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  7. In deroga all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che gestiscono il servizio di scuolabus direttamente o in forma associata, la guida dello scuolabus può essere effettuata anche da un soggetto, in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, non legato da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente. A tale fine non è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
  8. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati e organismi di altre pubbliche amministrazioni».

  9. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato.
  10. All'articolo 14, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «che regola» sono sostituite dalle seguenti: «che definisce e assegna».
  11. All'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «i-bis) da non meno di 10 e da non più di 15 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti».

  12. L'articolo 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.