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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.0100. in Assemblea riferita al C. 1356-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2021  [ apri ]
1.0100.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di assunzione straordinaria di personale)

  1. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.
  2. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 35 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.
  3. Nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.
  4. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.
  5. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017, venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non possono essere considerate esuberi.
  6. Nei Comuni per i quali è prevista, nella programmazione triennale del fabbisogno, la cessazione per pensionamenti programmati di personale, le capacità assunzionali previste ai commi 2, 3 e 4, sono calcolate inserendo il pensionamento futuro, onde consentire la compresenza dei dipendenti per un periodo minimo di sei mesi.