Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.
2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.