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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.19. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
9.19.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata, la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale.