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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.15. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
9.15.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole: i relativi controlli, inserire le seguenti: allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione;
   b) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine: In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale;
   c) al comma 1, sopprimere la lettera c);
   d) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 29-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

ident. 9.14.