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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
7.4.

  Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 12, al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
   b) l'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) è sostituito dal seguente:
   « d-bis) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».