Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del Paese in questione.