Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «in via generale e costante»;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.»;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono in alcun caso essere considerati sicuri quei paesi nei quali esista un rischio non insignificante di persecuzione o altri maltrattamenti considerati dal presente comma».