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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.8. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
36.8.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2.1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
   «5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.».