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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.6. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
36.6.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con le seguenti:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati remunerati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177, e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso. L'Agenzia può avvalersi per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero di un altro diverso professionista. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore giudiziario esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio.»;

   a-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
    «3-bis. Qualora la confisca abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino in società di persone le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la legale rappresentanza è conferita ad ogni effetto di legge all'Agenzia. Nei casi di confisca di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone ovvero in società di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, resta ferma la facoltà dell'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato, di impartire le direttive sulla nomina del legale rappresentante, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona del coadiutore. Le medesime disposizioni si applicano in caso di confisca definitiva di cui all'articolo 45.».