Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici», e sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».