Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1.
(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)
1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni per l'anno 2021.