Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21.1.
1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al questore ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».