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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.014. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.014.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

  1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'uso di indumenti o di qualunque altro oggetto o mezzo, ivi inclusi abiti e simboli che manifestano appartenenze di origine etnica e culturale che in tutto o in parte, mascherano o nascondono ovvero rendono comunque irriconoscibile il viso impedendo l'identificazione del soggetto e se il fatto non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la pena dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro»;
   b) al terzo comma, le parole: «Per la contravvenzione di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le ipotesi di cui al primo comma».