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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21-quinquies.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21-quinquies.01.

  Dopo l'articolo 21-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 21-quinquies.1.
(Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi della sicurezza e del decoro urbano)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della Polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:
   a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;
   b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o accompagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, di cui agli articoli 21-quater e 21-quinquies;
   c) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
   d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;
   e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;
   f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;
   g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

  3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-bis sono accompagnati presso la Polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 3-bis, ordina il rilascio della persona accompagnata;
  3-quater. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-bis possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.
  3-quinquies. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la Polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3-quater, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.
  3-sexies. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui agli articoli 21-quater e 21-quinquies del presente decreto, nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarvisi.
  3-septies. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-bis a 3-sexies si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.
  3-octies. Per i provvedimenti di cui al comma 3-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37».

  2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016. n. 8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8 del 2016.
  3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente comma:
  «Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione».

  4. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-quater del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.
  5. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della Polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non superiore a 10 milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
  6. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
    e-ter) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale;
   b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
    h) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.