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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21-bis.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21-bis.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21-bis, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.1.

  1. Al fine di garantire la sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   1) all'articolo 581, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Si procede tuttavia d'ufficio se concorre la circostanza aggravante prevista nell'articolo 61, comma 1, numero 11-sexies);
   2) all'articolo 582, comma 2, dopo le parole: «negli articoli», sono aggiunte le seguenti parole: «61, comma 1, numero 11-sexies),.

21-bis.01.

  Sopprimerlo.