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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
20.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

  1. Dopo l'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aggiungere il seguente articolo:
  «Art. 6-quinquies.1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337 e 583-quater del codice penale nei confronti della persona alla quale è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli aumentate fino a un terzo.
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale».