Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1.
1. All'articolo 3, comma 1, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole da: «possono», fino a: «polizia locale», sono sostituite con le seguenti: «concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.».