Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifica al testo unico in materia di spese di giustizia)
1. All'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) per lo straniero indagato, imputato o condannato gravato da provvedimento di espulsione definitivo ed eseguibile o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare».