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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
17.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui Governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:
   a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;
   b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;
   c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.
  3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.