Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di violazione di domicilio)
1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a nove anni».
2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« m-quinquies) delitto di violazione di domicilio di cui all'articolo 614, primo, secondo e quarto comma, del codice penale».
3. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.