stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.07. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
16.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di violazione di domicilio)

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
   b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a nove anni».

  2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « m-quinquies) delitto di violazione di domicilio di cui all'articolo 614, primo, secondo e quarto comma, del codice penale».

  3. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.