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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.33. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
12.33.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.».