Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate».