Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: il richiedente fino alla fine del periodo, con le seguenti: il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può, ai sensi dell'articolo 6, disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati.