Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari con almeno un componente di età minore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto-legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore.