Al comma 5, capoverso Art. 19-ter, comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «l'inoltro all'Autorità Giudiziaria italiana sono effettuati» aggiungere le seguenti: «senza indugio»;
b) dopo le parole: «sono effettuate presso la medesima rappresentanza» aggiungere le seguenti: «che li inoltra all'avente diritto».