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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.97. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
1.97.

  Al comma 5, sostituire il capoverso: «Art. 19-ter», con il seguente:

Art. 19-ter.
(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)

  1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono abrogati.
  2. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.
  4. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui al comma 2 della presente legge, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequentazione dei corsi è gratuita.
  5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «Le sezioni specializzate» sono sostituite dalle seguenti: «Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione»;
   b) il comma 4-bis è abrogato.

  6. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-bis a 3-undecies sono sostituiti dai seguenti:
  «3-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
  3-ter. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
  3-quater. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.
  3-quinquies. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
  3-sexies. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
  3-septies. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
  3-octies. La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
  3-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in Corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso.
  3-decies. L'ordinanza di cui al comma 3-novies è comunicata alla cancelleria.
  3-undecies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».