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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.63. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
1.63.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”, il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nella more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

ident. 1.64.