Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 42-bis, dopo le parole: prefetto competente, inserire le seguenti: d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria