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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.18. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
1.18.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

  Conseguentemente, all'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:
   a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;
   b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;
   c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-quater;
   d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
   e) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene per trattamenti inumani o degradanti;
   f) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4, della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 18 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;
   g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute, dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme, della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedano legalmente in Italia;
   h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
   i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, e ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione.