Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Alla scadenza, i permessi per la protezione umanitaria e per casi speciali vengono comunque rinnovati nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi e comunque per il tempo corrispondente a tre mesi ulteriori oltre il periodo previsto dal contratto di lavoro».