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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.11. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
1.11.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari)

  1. A decorre dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
   a) il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   b) la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
   c) la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
   d) il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti, emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.

  2. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ed in tutti i provvedimenti di normativa primaria e secondaria, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: motivi umanitari.»