Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di tali pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».