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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.302. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
12.302.

  Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 9, del decreto legislativo n. 142 del 2015 il secondo periodo dalle parole: «il richiedente è accolto per il tempo necessario» è sostituito dal seguente: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.»;

  dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
  c-bis) all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
   4-bis. Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'interno, in accordo con il Ministero della salute, emana con decreto delle linee guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11;
   c-ter) all'articolo 10 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale»;
   c-quater) all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 142 del 2015 le parole: «di cui all'articolo 10, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «e garanzie di cui all'articolo 10».

  alla lettera f), dopo il punto 4, inserire il seguente:
  4-bis) all'articolo 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
   4-bis. Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente. Nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990.