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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.11. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
1.11.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari)

  1. A decorre dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
   a) il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   b) la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
   c) la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
   d) il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti, emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.

  2. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ed in tutti i provvedimenti di normativa primaria e secondaria, le parole: «motivi umanitari.», ovunque ricorrano, sono soppresse,