Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-ter.1. Le procedure previste dai commi precedenti non si applicano ai minori e alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in applicazione con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE.