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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.4. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
7.4.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) l'articolo 12, al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  «c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».
   b) l'articolo 16, al comma 1, la lettera d-bis) è sostituito dal seguente:
  «d-bis) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale».