Al comma 1, capoverso lettera b), sostituire le parole da: 500.000 euro per il 2018 fino alla fine del periodo con le seguenti: 1.000.000 di euro per il 2018, di 3.000.000 di euro per il 2019 e di 3.000.000 di euro per il 2020.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per il 2018 e a 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.