Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis-1.
(Costo dell'accoglienza dei richiedenti asilo)
1. Il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.