Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo le parole: «comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida» sono inserite le seguenti: «Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui all'articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».